Art. 1
In vigore dal 8 apr 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 13 settembre 1883, della deputazione provinciale di Cremona, con la quale è stato modificato l'articolo 4° del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia;
Visto il regolamento medesimo;
Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvata la modificazione all'articolo 4.° del citato regolamento, da avere effetto dal 1.° del corrente anno, con la quale è stato disposto che il limite massimo della tassa fissata nel precedente articolo 3.°, si potrà dai comuni, previa autorizzazione della deputazione provinciale, eccedere fino a L. 2 pel bestiame grosso di 1.ª classe e a L. 6 per quello di 2.ª classe; e pel bestiame minuto fino a una lira per i lanuti; prescrivendo che l'ulteriore eccedenza dei detti limiti dovrà approvarsi per decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1884
Reg. 134 Atti del Governo a f. 10. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.
A. MAGLIANI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-21;1222#art-1