Art. 1

In vigore dal 8 apr 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 21 ottobre 1883 del consiglio comunale di Cercivento, approvata il 14 successivo novembre dalla deputazione provinciale di Udine, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame; Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513 e il regolamento per l'applicazione della tassa medesima nei comuni della provincia di Udine; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È autorizzato il comune di Cercivento ad applicare dal corrente anno, la tariffa della tassa sul bestiame stabilita con la citata deliberazione e per effetto della quale tariffa, la tassa per le pecore, i montoni, i castrati, le capre e i caproni viene aumentata, portandola da 25 a 75 centesimi per ogni capo dei medesimi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1874. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1884 Reg. 133 Atti del Governo a f. 145. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI. A. MAGLIANI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-21;1212#art-1

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