Art. 1

In vigore dal 29 lug 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la convenzione passata tra il municipio di Milano e il Governo in data 9 febbraio 1884, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia istituito nella detta città un 3° Regio Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che, a forma della precitata legge, richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in lire 15,912 (quindicimila novecentododici); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1884 è istituito nella città di Milano un 3° Regio Ginnasio nella forma prescritta dalla legge 13 novembre 1859 predetta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884. UMBERTO. G. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Milano un 3° Regio Ginnasio. — Testo vigente | Portale Normativo