Art. 1

In vigore dal 22 lug 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la convenzione passata tra il municipio di Genova e il Governo, in data 1° dicembre 1883, è stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che sia istituito nella detta città un secondo ginnasio governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in lire 15,912; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1884 è istituito nella città di Genova un Ginnasio governativo, nella forma prescritta dalla predetta legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884. UMBERTO. G. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2454#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Genova un Ginnasio governativo. — Testo vigente | Portale Normativo