Art. 1
In vigore dal 15 mar 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 19 gennaio 1882, n. 614 (Serie 3ª) per la istituzione d'una scuola pratica di agricoltura in Ascoli-Piceno;
Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
All'articolo 3 del R. decreto 19 gennaio 1882, n. 614 (Serie 3ª), col quale fu istituita una scuola pratica di agricoltura in Ascoli Piceno, è aggiunto il comma seguente:
I consiglieri elettivi durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e sono rieleggibili.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.
UMBERTO.
Berti.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-07;1951#art-1