Art. 1

In vigore dal 15 mar 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 19 gennaio 1882, n. 614 (Serie 3ª) per la istituzione d'una scuola pratica di agricoltura in Ascoli-Piceno; Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. All'articolo 3 del R. decreto 19 gennaio 1882, n. 614 (Serie 3ª), col quale fu istituita una scuola pratica di agricoltura in Ascoli Piceno, è aggiunto il comma seguente: I consiglieri elettivi durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e sono rieleggibili. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884. UMBERTO. Berti. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-07;1951#art-1

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Art. 1 Col quale e' modificato il R. decreto 19 gennaio 1882 (Serie 3ª), riguardante la Scuola pratica di agricoltura di Ascoli Piceno. — Testo vigente | Portale Normativo