Art. 1
In vigore dal 5 apr 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda del comune di Mantova per essere autorizzato ad accettare il legato fattogli da Giovanni Emi Kelder con testamento olografo in data 9 febbraio 1879 per la istituzione di un asilo infantile, consistente in L. 4000 di rendita e tre case situate in quella città, non che per l'erezione dell'asilo stesso in ente morale e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Veduto detto statuto organico;
Veduta la deliberazione della deputazione provinciale in data 23 aprile 1883;
Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Ritenuto che l'asilo infantile è fornito di mezzi valevoli ad assicurare la sua futura esistenza;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Mantova è autorizzato ad accettare il legato fattogli col suddetto testamento da Giovanni Emi Kelder per l'istituzione di un asilo infantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-13;1186#art-1