Art. 1

In vigore dal 30 mar 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Viste le deliberazioni 18 ottobre e 5 dicembre 1882 del consiglio comunale di Siena, con cui, attese le condizioni economiche della parrocchia di S. Salvatore in Sant'Agostino, si propone d'invertire temporaneamente in congrua parrocchiale l'annuo assegno di lire 529,20, amministrato dalla società di esecutori di pie disposizioni in Siena, pel conferimento di 6 doti a fanciulle povere; Vista la deliberazione 27 aprile 1882 della rappresentanza di detta società favorevole alla inversione, purchè cessi appena sia provveduto altrimenti alla congrua parrocchiale, e rimanga intanto ad essa società l'amministrazione dell'assegno medesimo; Vista la deliberazione 22 gennaio 1883 della deputazione provinciale di Siena; Visti i rapporti del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e del ministero di grazia e giustizia; Visto il parere 6 ottobre 1883 del consiglio di Stato; Vista la legge 3 agosto 1862; Considerato che in origine l'indicato assegno faceva parte del patrimonio della parrocchia di San Salvatore in Siena, la quale fu posteriormente soppressa con rescritto granducale del 14 maggio 1789, e aggregata pei servizi religiosi e per la destinazione delle rendite alla cura di Sant'Agostino, meno per la somma di lire 529,20 riservata a costituire le anzidette doti; Ritenuta perciò meritevole di approvazione la proposta del comune d'invertire temporaneamente tale somma, salvo a prefiggere un termine oltre il quale abbiano a cessare gli effetti della inversione, dovendosi altrimenti provvedere a ricostituire la congrua parrocchiale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato per un quinquennio, cioè dal 1883 al 1888, l'inversione del suddetto assegno di L. 529,20 a favore della parrocchia di S. Salvatore in Sant'Agostino in Siena. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1884. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1884 Reg. 133 Atti del Governo a f. 30. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-13;1182#art-1

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Art. 1 Che autorizza l'inversione di un assegno amministrato dalla societa' di esecutori di pie disposizioni, a favore della parrocchia di S. — Testo vigente | Portale Normativo