Art. 2

In vigore dal 30 dic 1883
L'indennità per spese d'ufficio, da assegnarsi a ciascuno degli uffici stessi, rimane fissata in annue lire 200. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1883. UMBERTO. BERTI. Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-11-25;1737#art-2

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Art. 2 Che istituisce due nuovi uffici metrici a Spezia e San Remo. — Testo vigente | Portale Normativo