Art. 2
In vigore dal 30 dic 1883
L'indennità per spese d'ufficio, da assegnarsi a ciascuno degli uffici stessi, rimane fissata in annue lire 200.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1883.
UMBERTO.
BERTI.
Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-11-25;1737#art-2