Art. 1
In vigore dal 6 dic 1883
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il regio decreto 27 luglio 1879, che autorizza il municipio di Vicenza ad accettare la eredità a suo favore disposta dal fu conte Girolamo De Salvi, coll'obbligo di istituire un asilo di mendicità nel comune medesimo;
Veduti i testamenti del predetto conte Girolamo Salvi in data 13 agosto 1873 e 20 gennaio e 1.° marzo 1875, e quelli del fu conte Giuseppe Salvi del 12 dicembre 1859;
Veduta la domanda del comune di Vicenza diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'asilo di mendicità Salvi e l'approvazione del suo statuto organico nonché l'appendice dello statuto pel riparto comunale;
Veduta la deliberazione della deputazione provinciale;
Veduta la legge 3 agosto 1862 e corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-21;1115#art-1