Art. 1

In vigore dal 6 dic 1883
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il regio decreto 27 luglio 1879, che autorizza il municipio di Vicenza ad accettare la eredità a suo favore disposta dal fu conte Girolamo De Salvi, coll'obbligo di istituire un asilo di mendicità nel comune medesimo; Veduti i testamenti del predetto conte Girolamo Salvi in data 13 agosto 1873 e 20 gennaio e 1.° marzo 1875, e quelli del fu conte Giuseppe Salvi del 12 dicembre 1859; Veduta la domanda del comune di Vicenza diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'asilo di mendicità Salvi e l'approvazione del suo statuto organico nonché l'appendice dello statuto pel riparto comunale; Veduta la deliberazione della deputazione provinciale; Veduta la legge 3 agosto 1862 e corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-21;1115#art-1

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