Art. 1

In vigore dal 20 nov 1883
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento pubblico del 28 settembre 1882, con cui il fu Tognoli Luigi istituiva erede di tutta la sua sostanza che giusta l'inventario giudiziale ascende al netto a L. 19,780.24 compresi dei beni stabili pel valore di L. 10,300 alla congregazione di carità di Piubega affinché provvedesse alla fondazione di un asilo infantile in quel comune; Visto l'atto verbale del 29 giugno ultimo decorso col quale la congregazione di carità deliberava accettare l'eredità; Vista la relativa approvazione della deputazione provinciale del 9 luglio successivo; Vista la legge del 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali non che quella del 3 agosto 1862 sulle opere pie; Avuto il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . La congregazione di carità di Piubega (Mantova) è autorizzata ad accettare l'eredità dal fu Tognoli Luigi disposta col precitato testamento e destinata alla fondazione dell'asilo infantile nel detto comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-01;1109#art-1

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