Art. 1
In vigore dal 20 nov 1883
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento pubblico del 28 settembre 1882, con cui il fu Tognoli Luigi istituiva erede di tutta la sua sostanza che giusta l'inventario giudiziale ascende al netto a L. 19,780.24 compresi dei beni stabili pel valore di L. 10,300 alla congregazione di carità di Piubega affinché provvedesse alla fondazione di un asilo infantile in quel comune;
Visto l'atto verbale del 29 giugno ultimo decorso col quale la congregazione di carità deliberava accettare l'eredità;
Vista la relativa approvazione della deputazione provinciale del 9 luglio successivo;
Vista la legge del 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali non che quella del 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Avuto il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La congregazione di carità di Piubega (Mantova) è autorizzata ad accettare l'eredità dal fu Tognoli Luigi disposta col precitato testamento e destinata alla fondazione dell'asilo infantile nel detto comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-01;1109#art-1