Art. 1
In vigore dal 16 feb 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859 ed i regolamenti 24 giugno 1860 e 30 settembre 1880;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 6 marzo 1883, il quale si obbliga concorrere con annue lire cinquemila al mantenimento della Scuola magistrale di Udine da erigersi in governativa, e ciò per lo spazio d'un triennio;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale della città stessa in data 12 giugno 1883, il quale si obbliga a provvedere i locali acconci così per le scuole come pel Convitto che dovrà esservi annesso;
Considerato che il Ministero della Pubblica Istruzione ha sempre conceduto alla Scuola un sussidio di lire 6000 (lire seimila) annue;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La Scuola magistrale provinciale femminile di Udine viene dichiarata Scuola normale governativa di grado superiore a far tempo dal 1° gennaio 1884.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-09-27;1837#art-1