Art. 3

In vigore dal 14 dic 1883
Alle persone della cessata famiglia educativa è concesso di rimanere nell'Istituto, con obbligo di uniformarsi alle nuove regole, e con facoltà al Governo di adoperarle in quegli uffici ai quali, avuto riguardo ai rispettivi titoli, potranno essere utilmente destinate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 27 settembre 1883. UMBERTO. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-09-27;1684#art-3

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Art. 3 Che dichiara istituto pubblico educativo la casa di educazione ed istruzione che ha sede nell'ex convento di S.ª Caterina in Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo