Art. 3
In vigore dal 14 dic 1883
Alle persone della cessata famiglia educativa è concesso di rimanere nell'Istituto, con obbligo di uniformarsi alle nuove regole, e con facoltà al Governo di adoperarle in quegli uffici ai quali, avuto riguardo ai rispettivi titoli, potranno essere utilmente destinate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 27 settembre 1883.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-09-27;1684#art-3