Art. 2

In vigore dal 14 ott 1883
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Lurago d'Erba, a cui si procederà non più tardi del mese di ottobre prossimo, in base alle liste elettorali, debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 11 settembre 1883. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-09-11;1598#art-2

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Art. 2 Che sopprime il comune di Colbiago e lo aggrega a quello di Lurago d'Erba. — Testo vigente | Portale Normativo