Art. 1

In vigore dal 11 nov 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione Savorgnano di Torre per la separazione del patrimonio e delle spese della frazione stessa da quelle del rimanente del comune di Povoletto; Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Povoletto, in data 4 marzo 1883; Visti gli articoli 13 e 16 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Vista la legge 30 giugno 1880, n. 5516, Abbiamo decretato e decretiamo: . La frazione Savorgnano di Torre è autorizzata a tenere le proprie rendite e passività patrimoniali e le spese contemplate dall'ultimo paragrafo dell'art. 13 della legge comunale separate da quelle del rimanente del comune di Povoletto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-09-01;1639#art-1

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