Art. 1

In vigore dal 16 ott 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la convenzione passata tra il municipio di Fano ed il Governo, in data 21 agosto 1883, è stabilito che lo stesso comune, a fine di ottenere che sia istituito in Fano un Regio Liceo-Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma di lire 33,550 annue, che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Liceo-Ginnasio, di corrispondere inoltre quella maggior somma che per nuove leggi occorresse a soddisfare il pagamento degli stipendi stessi; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Fano, secondo l'accennata convenzione, a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, è istituito un Regio Liceo-Ginnasio nella forma prescritta dalla suddetta legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 27 agosto 1883. UMBERTO. BACCELLI. Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-27;1602#art-1

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Art. 1 Che istituisce un regio liceo - ginnasio nella Citta' di Fano. — Testo vigente | Portale Normativo