Art. 1

In vigore dal 16 ott 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la convenzione passata tra il municipio di Ancona e il Governo in data del 1° agosto 1883 è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che nella città di Ancona sia istituito un R. Liceo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma di lire 11373 annue; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Ancona, a cominciare dal 1° del prossimo ottobre e colle condizioni sovraccennate, è istituito un R. Liceo da mantenersi nella forma prescritta dalla suddetta legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 27 agosto 1883. UMBERTO. BACCELLI. Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-27;1601#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Ancona un regio liceo. — Testo vigente | Portale Normativo