Art. 1

In vigore dal 25 set 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto il decreto 17 ottobre 1860 del prodittatore per le provincie siciliane; Veduto il bilancio dell'Istruzione Pubblica per l'anno corrente; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È istituito nella città di Palermo un terzo Regio Ginnasio, che si aprirà coll'anno scolastico 1883-1884, e sarà mantenuto nel modo prescritto dall'articolo 32 del sopraccennato decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 7 agosto 1883. UMBERTO. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-07;1566#art-1

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Art. 1 Che istituisce un terzo ginnasio governativo in Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo