Art. 1

In vigore dal 22 set 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge del 13 novembre 1859, promulgata in Sicilia col decreto prodittatoriale in data 17 ottobre 1860; Veduti gli articoli 21 e 32 del citato decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860; Veduta la legge 8 luglio 1883, con la quale venne approvato il bilancio di definitiva previsione per l'anno 1883; Veduto che nel bilancio stesso sono stanziati i fondi per l'istituzione in Mistretta d'una Scuola tecnica governativa; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: È istituita in Mistretta una Scuola tecnica governativa, a far tempo dal 1° ottobre 1882. Al mantenimento della Scuola stessa concorreranno rispettivamente il Governo ed il comune di Mistretta, secondo quanto è stabilito dal decreto del prodittatore di Sicilia in data 17 ottobre 1860. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 7 agosto 1883. UMBERTO. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-07;1551#art-1

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