Art. 1
In vigore dal 16 set 1883
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 279 e 280 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Considerando che per il grande numero degli alunni che accorrono alle Regie Scuole tecniche di Genova, più non sono sufficienti le due attuali Scuole Centrale ed Occidentale, malgrado la duplicazione in esse di alcune classi;
Considerando che pel buon andamento degli studi, non che per ragioni di igiene e di disciplina, si è resa necessaria l'istituzione in Genova di due nuove Regie Scuole tecniche;
Veduti i fondi all'uopo stanziati nel bilancio di definitiva previsione pel corrente anno, approvato con legge 8 luglio 1883;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono istituite nella città di Genova due nuove Scuole tecniche governative, a norma del titolo IV, capo 2°, della citata legge 13 novembre 1859.
Le due nuove Scuole tecniche prenderanno i nomi di Giambattista Baliani ed Antoniotto Usodimare, e saranno aperte al principio dell'anno scolastico 1883-1884.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 7 agosto 1883.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-07;1549#art-1