Art. 4
In vigore dal 13 set 1883
Alla spesa per gli stipendi ed assegni sovraccennati sarà provveduto coi fondi appositamente stanziati al capitolo 40 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per l'anno 1883, e per gli anni successivi coi fondi che verranno a questo titolo iscritti in bilancio ai capitoli corrispondenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-07-26;1558#art-4