Art. 2
In vigore dal 20 set 1883
È approvato lo statuto organico deliberato dal comitato fondatore dello asilo in data del 4 marzo 1883, composto di 21 articoli, visto e firmato dal Nostro ministro proponente, rimanendo soppresso l' e modificato l'art. 6, nel senso che il tesoriere sia scelto fuori del consiglio direttivo ed abbia obbligo di prestare cauzione, e l'art. 14 in quanto al tempo dell' uscita dei fanciulli dallo istituto rimanendo fissato invece degli anni sette quello di sei anni come ultimo limite della permanenza dei fanciulli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1883
Reg. 129 Atti del Governo a f. 69. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. SAVELLI.
Depretis.
Storico versioni
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