Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-29;1490#art-1

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Art. 1 Che stabilisce l'indennita' da accordarsi agli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito incaricati temporaneamente del comando delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo