Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-03;1363#art-2

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Art. 2 Che autorizza la vendita di beni dello Stato al prezzo d'estimo di lire 13,110,75. — Testo vigente | Portale Normativo