Art. 5
In vigore dal 23 giu 1883
Per il mantenimento delle collegiali presenti, per l'ammissione delle nuove da qui innanzi, e per provvedere in ogni caso al personale necessario, alla educazione ed all'insegnamento nell'Istituto saranno osservate le disposizioni degli articoli 7 ed 8 dello stesso Regio decreto 6 ottobre 1867.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1883.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-08;1358#art-5