Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-01;868#art-2

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Art. 2 Che autorizza gli istituti di emissione ad emettere nei limiti della circolazione di ciascuno, numero due milioni di biglietti propri del taglio da lire 25. — Testo vigente | Portale Normativo