Art. 1

In vigore dal 21 apr 1883
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto l'atto 30 ottobre 1882 per notar Luigi Terzani di Bricherasio, con cui il cav. Giuseppe Brignone, volendo fondare nel detto comune un orfanotrofio femminile, ne dettava le norme e dichiarava di costituire per l'impianto e la dotazione del pio istituto, oltre la propria casa d'abitazione coi mobili, un'annua rendita consolidata di L. 1500; Vista la domanda dell'avvocato Caucino Antonio per l'erezione in corpo morale dello stesso orfanotrofio e per l'autorizzazione ad accettare la dotazione Brignone; Vista la deliberazione 4 gennaio 1883 della deputazione provinciale di Torino; Visto il parere 26 gennaio 1883 del consiglio di Stato; Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'orfanotrofio femminile, istituito nel comune di Bricherasio dal cav. Giuseppe Brignone è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare la dotazione come sopra costituita in suo favore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1883. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1883. Reg. 126 Atti del Governo a f. 95. Ayres. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-08;859#art-1

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