Art. 1

In vigore dal 7 feb 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Venezia e di Malamocco in data 6 agosto 1877, 22 dicembre 1878 e 14 aprile 1882; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia in data 21 febbraio 1880; Visto l'articolo 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Veduta la legge 30 giugno 1880, n. 5516; Sentito il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 19 gennaio corrente mese il comune di Malamocco è soppresso ed aggregato a quello di Venezia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1883. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-01-18;1178#art-1

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Art. 1 Che aggrega al comune di Venezia quello di Malamocco che resta soppresso — Testo vigente | Portale Normativo