Art. 3
In vigore dal 12 apr 1883
La stessa congregazione è inoltre autorizzata ad accettare l'eredità del fu Giuseppe Pinto per opere pie da determinarsi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1883.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1883
Reg. 126 Atti del Governo a f. 112. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Depretis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-01-04;869#art-3