Art. 1
In vigore dal 10 feb 1883
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministrò segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vedute le deliberazioni 20 marzo scorso del consiglio comunale di Sinigaglia (Ancona) colle quali si proponeva la inversione totale delle rendite del Monte di Pietà e quella parziale delle rendite eccedenti i bisogni dell'Opera Pia Ercolani di quel comune a favore dell'Asilo di mendicità da istituirsi colà sotto il titolo di Vittorio Emanuele II.
Veduti gli altri atti dai quali si raccoglie che a favore di quell'Asilo è destinata la somma capitale di lire 63,202,43 oltre la contribuzione annua di L. 2500 deliberata dal municipio e le rendite eccedenti dell'Opera Pia Ercolani in L. 2300 circa;
Vedute le deliberazioni della deputazione provinciale;
Sentito il consiglio di Stato;
Veduta la legge 3 agosto 1862;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la inversione totale delle rendite del Monte di Pietà e quella delle rendite dell'Opera Pia Ercolani che eccedono i bisogni di essa, giusta le tavole di fondazione, a favore dell'Asilo di mendicità Vittorio Emanuele II in Sinigaglia (Ancona) che è eretto in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-21;812#art-1