Art. 1
In vigore dal 9 feb 1883
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile del comune di Bellagio (Como) perché sia eretto il pio istituto in corpo morale e perché sia approvato il relativo istituto organico;
Visto il predetto statuto organico;
Vista la deliberazione 5 ottobre 1882 della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Ritenuto che detto asilo ha mezzi sufficienti per una vita stabile e sicura, che lo statuto organico vuol essere modificato all'articolo 7 sostituendosi alle parole un terzo delle azioni le altre un terzo degli azionisti e si dovrà aggiungere all'articolo 14 la clausola che il cassiere sarà tenuto di prestare idonea cauzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile del comune di Bellagio è costituito in corpo morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-07;799#art-1