Art. 1

In vigore dal 9 feb 1883
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile del comune di Bellagio (Como) perché sia eretto il pio istituto in corpo morale e perché sia approvato il relativo istituto organico; Visto il predetto statuto organico; Vista la deliberazione 5 ottobre 1882 della deputazione provinciale; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Ritenuto che detto asilo ha mezzi sufficienti per una vita stabile e sicura, che lo statuto organico vuol essere modificato all'articolo 7 sostituendosi alle parole un terzo delle azioni le altre un terzo degli azionisti e si dovrà aggiungere all'articolo 14 la clausola che il cassiere sarà tenuto di prestare idonea cauzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile del comune di Bellagio è costituito in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-07;799#art-1

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