Art. 1

In vigore dal 9 feb 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Collagna e di Fivizzano in data 16 marzo 1881, con le quali rimisero entrambi al giudizio arbitramentale di un ufficiale del Genio civile la definizione della vertenza esistente tra i due Comuni, in ordine alla determinazione dei rispettivi confini territoriali; Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1881, col quale venne nominato arbitro in detta questione il cav. Callisto Cappelli, ingegnere del Genio civile governativo; Visto il giudizio arbitramentale emesso dal predetto ingegnere in data 20 novembre 1881; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I confini territoriali esistenti fra il comune di Collagna, in provincia di Reggio Emilia, e il comune di Fivizzano, in provincia di Massa e Carrara, sono quelli risultanti dalla pianta topografica in data 20 novembre 1881, firmata Callisto Cappelli, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1882. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-03;1174#art-1

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Art. 1 Che determina i confini territoriali fra i comuni di Fivizzano e Collagna. — Testo vigente | Portale Normativo