Art. 2
In vigore dal 7 gen 1883
L'associazione predetta invierà al ministero d'agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal ministero medesimo le saranno richieste.
Le modificazioni allo statuto dell'associazione non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1882.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1882
Reg. 125 Atti del Governo f. 32. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Berti.
Storico versioni
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