Art. 1
In vigore dal 19 gen 1883
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza presentata il 9 giugno 1881 dal canonico Carlo Righini, parroco di S. Babila in Milano, per ottenere l'autorizzazione ad accettare il legato di lire quarantamila lasciato dal nobile Cesare Prada con testamento del 2 giugno 1877, per stabilire in quella parrocchia una scuola festiva ed un gabinetto di lettura con biblioteca di libri religiosi e morali per la gioventù maschile e femminile;
Visto l'art. 932 del codice civile italiano, la legge del 5 giugno 1850, n° 1037 e il reale decreto 26 giugno 1864, n° 1017;
Sentito il parere del consiglio di Stato, nel quale, 1° è riconosciuto che il legato quì sopra detto del nobile Cesare Prada è evidentemente una istituzione scolastica; 2° che si può autorizzare il parroco pro tempore di S. Babila ad accettarlo; 3° che si può altresì erigere nel tempo medesimo la scuola e biblioteca, di cui si tratta, in corpo morale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il parroco pro tempore di S. Babila in Milano è autorizzato ad accettare il lascito di lire quarantamila del fu nobile Cesare Prada, per istituire e mantenere in quella parrocchia una scuola festiva ed un gabinetto di lettura quotidiana con biblioteca di libri religiosi e morali per la gioventù, in conformità del citato testamento.
Storico versioni
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