Art. 2
In vigore dal 20 gen 1883
È approvato il relativo statuto organico portante la data del 10 agosto 1882 composto di 35 articoli e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro dell'interno, salvo sostituire nell'articolo 15 alla parola potrà, quella di dovrà, per escludere la possibilità di nominare il tesoriere del pio istituto tra i componenti l'amministrazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1882.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1882
Reg.° 124 Atti del Governo a f.° 70. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Depretis.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-11-16;766#art-2