Art. 1
In vigore dal 6 gen 1883
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il ricorso della famiglia Del Frate Alvazzi, perché non sia eretta in corpo morale la disposizione testamentaria del fu Tommaso Della Borghina, secondo la domanda del curatore della medesima e dei commisari di Riceno e Cattagno, frazione del comune di Varzo, a beneficio della pubblica istruzione maschile degli abitanti di detta frazione;
Vedute le carte trasmesse, e segnatamente il testamento di Tommaso Della Borghina 16 febbraio 1779 in atti Martelli; il pubblico istrumento in atti Martelli 22 ottobre 1782; la sentenza della corte di appello di Torino 12 settembre 1876; la decisione della corte di cassazione di Torino, 29 novembre 1877 con la quale cassata la detta sentenza, fu la causa rinviata alla corte di appello di Casale, la sentenza di questa corte 1° luglio 1878 e l'altra decisione di detta corte di cassazione 11 maggio 1880;
Veduto il parere del consiglio di Stato sezione di grazia e giustizia del 14 dicembre 1877, n. 1595 5460, e il ricorso della famiglia Del Frate Alvazzi;
Ritenuto in fatto che il fu Tommaso Della Borghina con suo testamento, in atti Martelli, 16 febbraio 1779, istituita erede l'anima propria e disposti alcuni legati ordinò che tutto ciò che, detratti i pesi, sopravanzasse del suo patrimonio, si dovesse alienare dal suo esecutore testamentario, ed il prezzo che se ne sarebbe ritratto fosse convertito ed impiegato dallo stesso esecutore, in qualche censo fruttifero od altro impiego, come meglio avesse stimato, affinché coll'annuo reddito si avesse a condurre un maestro il quale istruisse annualmente venti fanciulli delle ville di Riceno e Cattagno a leggere e scrivere e nella aritmetica sino in perpetuo, e far celebrare un certo numero di messe negli oratori di Varzo e Riceno, accordata la preferenza tanto per la celebrazione delle messe, quanto per l'ufficio di maestro a quel sacerdote che sarà della famiglia del capitano e R. notaro Giuseppe Antonio Alvazzi;
Che nominato esecutore testamentario Giovanni Alvazzi, procedette questi a legale inventario, e con pubblico istrumento 22 ottobre 1782, dopo aver dichiarato non trovar conveniente la vendita dei beni patrimoniali il di cui reddito bastava all'adempimento delle disposizioni del testatore, assegnò una parte dei beni alla celebrazione delle messe, altra al pagamento dello stipendio al maestro e «quindi facoltizzò i maestri stessi in perpetuo a percepire i frutti e proventi degli stessi beni, ed in mancanza dè sacerdoti della famiglia e discendenza del nominato Giuseppe Antonio Alvazzi, nominò a maestro quel figlio secolare che tra i propri suoi figli fosse più abile e capace di fare la scuola, e successivamente dopo questo gli altri discendenti maschi di detto esecutore in perpetuo, quali saranno più abili o abile a fare un tale ufficio, con facoltà di nominare quel sacerdote o sacerdoti che saranno da detta famiglia Alvazzi destinati alla celebrazione delle messe;»
Che l'asse patrimoniale rimase così nel possesso della famiglia Alvazzi, la quale sino al 1872 soddisfece, col mezzo di sacerdoti tolti nel proprio seno, alla celebrazione delle messe ed all'esercizio della scuola; ma in quell'anno la famiglia del Frate Alvazzi, adducendo come pochissimi fossero i fanciulli di Riceno e Cattagno che frequentavano la scuola da oltre novanta anni aperta e mantenuta, venne col comune di Varzo in tali accordi pei quali il comune di Varzo la scioglieva dall'obbligo di mantenere la scuola ordinata da Tommaso Della Borghina, ne svincolava i beni, riconoscendone la libera proprietaria, ed accoglieva i fanciulli delle due ville nelle scuole comunali e la famiglia Del Frate Alvazzi in corrispettivo doveva cedere al comune un titolo di rendita del debito pubblico di annue L.150 e permettere la demolizione di una sua piccola casa posta dirimpetto alla casa comunale;
Che tali accordi votati all'unanimità dal consiglio comunale, furono approvati dalla deputazione provinciale di Novara e ridotti a pubblico istrumento il 2 luglio 1873;
Che nell'agosto del 1875 Valentino Gilardelli e Giovanni Valdi, cui si associarono molti altri conterrieri, dicendosi proprietari e capi di famiglia residenti a Riceno e Cattagno, citarono al Tribunale civile di Domodossola l'ente scuola istituito da Tommaso Della Borghina in persona di un curatore da destinarsi, e che fu poi destinato, il comune di Varso ed il Del Frate Alvazzi, ed impugnando di nullità la stipulazione del 2 luglio 1873, chiesero, nei rapporti dell'ente scuola, che fornisse la istruzione a termini dell'atto di fondazione, rivendicasse a tale scopo tutti i suoi beni nei rapporti del comune, e si dichiarassero nulle le rammentate stipulazioni e nei rapporti della famiglia Del Frate Alvazzi che le si ordinasse il rilascio dei beni alla scuola;
Che il tribunale con sentenza 30 novembre 1875 dichiarato non esistere un ente scuola dotato di personalità civile per stare in giudizio, e non competere agli abitanti delle due frazioni di Riceno e Cattagno alcuna azione o diritto individuale per agire contro il comune di Varzo, ed i fratelli Alvazzi, assolse gli uni e l'altro dall'osservanza del giudizio;
Che appellatisi da questa sentenza il curatore nominato all'ente scuola e gli uomini delle due ville, la corte di Torino con sentenza 12 dicembre 1876, dichiarò nulla e senza effetto la convenzione 2 luglio 1873 e tenuti i Del Frate a dismettere i beni tutti costituenti l'asse ereditario del Tommaso Della Borghina nel possesso dell'ente scuola in persona del suo curatore, coi frutti della giudiziale domanda, fatta deduzione di quelle relative spese che da tal giorno giustificassero di aver fatto;
Che questa sentenza fu posta al nulla dalla decisione della corte di cassazione di Torino 29 dicembre 1877 che rinviò la causa alla corte di Casale perché giudicasse nel merito allo stato in cui le parti erano prima della sua prolazione;
Che intanto però il curatore dell'ente scuola ed i conterrieri delle due borgate che eransi fatti nominare commissari delle medesime, nulla dicendo della pendenza del ricorso in cassazione contro la sentenza della corte di Torino, sull'appoggio di questa e con voto favorevole della deputazione provinciale di Novara fecero istanza perché il lascito Della Borghina fosse eretto in ente morale, ed il consiglio di Stato chiamato a dar parere sulla medesima, nella tornata 14 dicembre 1877, opinò che si potesse per decreto regio erigere in ente morale il lascito Borghina con le seguenti condizioni:
1. Che s'intitoli opera pia;
2. Che tutti i beni si vendano ed il prezzo si converta in rendita pubblica italiana;
3. Che nel minor tempo possibile sia compilato un regolamento per l'amministrazione del nuovo ente;
Che sopra ricorso dei Del Frate Alvazzi che denunciarono la decisione della corte di cassazione, e la pendenza della causa innanzi alla corte di appello di Casale, non ebbe corso alcuna determinazione del governo sulla domanda del curatore e commissari, e sul parere del consiglio di Stato;
Che intanto la corte di appello di Casale pronunziò la sua sentenza il 1° luglio 1878 che per non essersi regolarmente interposto ricorso, e che fu rigettato con altra decisione della corte di cassazione di Torino 11 maggio 1880, passò in regiudicata;
Che con questa sentenza si dichiarò che la fondazione Della Borghina non poteva qualificarsi opera pia, ma uno stabilimento di pubblica utilità eretta a favore delle borgate di Riceno e di Cattagno; che come tale era soggetto per l'art. 82 della legge comunale e provinciale al consiglio comunale, ma non per questo era in facoltà del comune di pregiudicare le due Borgate, obbligando i fanciulli delle medesime a percorrere per vie alpestri, una distanza più o meno lunga onde recarsi alla scuola comunale, massime nell'inverno, mentre poi al mantenimento della scuola sul luogo per nulla il comune avrebbe dovuto concorrere, nè vi concorreva, bastando al bisogno le sostanze lasciate dal testatore, ond'era applicabile al caso il secondo capoverso del detto art. 82 che prevede appunto l'ipotesi di conflitto d'interesse tra le frazioni ed il comune, onde nulla doveva proclamarsi la stipulazione del 1873;
Che per altro da tale annullamento non conseguiva che i beni ereditari potessero attribuirsi all'ente scuola od alle borgate «perché tolta di mezzo la convenzione le cose ritornavano allo stato di prima e si riprendeva l'osservanza del testamento 16 febbraio 1779 dalle cui disposizione si appalesava che se il testatore dotò le borgate di una scuola elementare per 20 fanciulli, conferì ad un tempo, salvo ed inalterato l'obbligo della scuola e della celebrazione delle messe, i più ampi poteri all'esecutore testamentario di amministrare, pagare qualunque debito, vendere, permutare, transigere, cedere, rinunziare, dare in affitto, creare censi, estinguerli, riscuotere il prezzo delle alienazioni..., volendo che a compiere l'ufficio di maestri e celebrare le messe, e quindi a godere del reddito proveniente dei beni mutati in capitali fruttiferi, fosse in perpetuo preferito un sacerdote della famiglia Del Frate Alvazzi;»
Che quindi annullata la convenzione contenuta nell'istrumento 2 luglio 1873 a rogito Riotti Violi, dichiarò doversi le cose restituire nello stato in cui erano prima della convenzione stessa, ed in obbligo perciò i Del Frate Alvazzi di riaprire e mantenere sul luogo di Riceno e di Cattagno la scuola ivi istituita dal Tommaso Della Borghina con testamento del 16 febbraio 1779; tenuto l'avvocato Angelo Rigoni nella sua qualità di curatore speciale deputato all'ente di scuola di cui si tratta, a restituire ai Del Frate Alvazzi tutti gli stabili dei quali fu immesso in possesso con atto 28 maggio 1877 coi frutti dal giorno della detta immissione in possesso;
Che è sulla base di tali atti che la famiglia Del Frate Alvazzi fece opposizione alla erezione in ente morale della disposizione Della Borghina, osservando 1° che non può erigersi in corpo morale il lascito
Della Borghina, essendo questa una privata istituzione sui generis in cui deve sempre prevalere a far legge la volontà del testatore 2° che in ogni caso, erigendo in ente morale la fondazione, sarebbe ingiusto si ponesse la condizione della vendita dei beni e della convenzione del prezzo in vendita dello Stato, perché al possesso di tali beni ha la famiglia Del Frate Alvazzi incontestato il diritto e per le tavole di fondazione e per la sentenza della corte di Casale;
Considerato che se la fondazione Della Borghina non può qualificarsi opera pia, perché non diretta alle classi meno agiate delle due Borgate di Riceno e Cattagno, ma alla istituzione di una scuola elementare per venti fanciulli appartenenti alle medesime, senza distinzione, non potrebbe tampoco dubitarsi che disponendo il Della Borghina di tutto il suo asse per la istituzione di una scuola e per la celebrazione delle messe, affidandone la esecuzione ad un esecutore testamentario, si comprendano in questa disposizione gli elementi di un corpo autonomo al quale possa conferirsi mediante regio decreto la personalità giuridica conforme fu già rilevato nel precedente parere del 14 dicembre 1877;
Che di fronte al disposto della regiudicata formata dalla sentenza della corte di appello di Casale 1° luglio 1878 non può togliersi alla famiglia Del Frate Alvazzi il diritto di amministrare la sostanza ereditaria, nè imporre alla medesima l'obbligo di alienare gli stabili spettanti alla eredità Della Borghina ad effetto di rinvestirne il ricavato in rendita pubblica dello Stato, massime avuto riguardo alla circostanza che per quasi un secolo furono adempiute le disposizioni Della Borghina con le rendite di detto stabile, ai quali dovrà però aggiungersi tanto la rendita di L. 150 che il comune di Varzo dovrà restituire alla famiglia Del Frate Alvazzi, quanto il prezzo dei beni da questa venduti dopo la convenzione col comune predetto 2 luglio 1873;
Che quindi, eretto in corpo morale la disposizione Della Borghina, e lasciatane l'amministrazione e direzione alla famiglia Del Frate Alvazzi, conviene alla medesima assegnare un breve termine ad esibire lo statuto e regolamento per l'amministrazione del nuovo ente;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola fondata da Tommaso Della Borghina con testamento del 16 febbraio 1779 a favore degli alunni delle borgate di Riceno e Cattagno, è eretta in ente morale.
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