Art. 1

In vigore dal 20 ott 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmata Washington il 1° giugno 1882, per la reciproca protezione della proprietà dei marchi di fabbrica e di commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 29 agosto 1882. UMBERTO. Mancini. Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-29;987#art-1

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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione alla dichiarazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la reciproca protezione della proprieta' dei marchi di fabbrica e di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo