Art. 1

In vigore dal 24 set 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Pontita, con deliberazione del 26 aprile 1882, perché l'attuale denominazione del comune venga ripristinata in quella di Pontida; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Pentita, in provincia di Bergamo, è autorizzato a riassumere la sua antica denominazione di Pontida, incominciando dal 1° settembre 1882. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1882. UMBERTO. Depretis. Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-19;963#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Pontita a riassumere l'antica denominazione di Pontida. — Testo vigente | Portale Normativo