Art. 1

In vigore dal 28 set 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859 promulgata in Sicilia con decreto del Prodittatore in data 17 ottobre 1860; Visti gli articoli 21 e 32 del menzionato decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860; Veduta la legge 5 luglio 1862, n. 858, con la quale viene approvato il bilancio di definitiva previsione per l'anno 1882; Veduto che nel bilancio stesso sono stanziati i fondi per l'istituzione in Patti di una Scuola tecnica governativa; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: È istituita in Patti una Scuola tecnica governativa a far tempo dal 1° ottobre 1882. Al mantenimento della Scuola stessa concorreranno rispettivamente il Governo e il comune di Patti, secondo quanto è stabilito dal decreto del Prodittatore di Sicilia del 17 ottobre 1860. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1882. UMBERTO. Baccelli. Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-16;970#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Patti una scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo