Art. 1
In vigore dal 28 set 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859 promulgata in Sicilia con decreto del Prodittatore in data 17 ottobre 1860;
Visti gli articoli 21 e 32 del menzionato decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Veduta la legge 5 luglio 1862, n. 858, con la quale viene approvato il bilancio di definitiva previsione per l'anno 1882;
Veduto che nel bilancio stesso sono stanziati i fondi per l'istituzione in Patti di una Scuola tecnica governativa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
È istituita in Patti una Scuola tecnica governativa a far tempo dal 1° ottobre 1882. Al mantenimento della Scuola stessa concorreranno rispettivamente il Governo e il comune di Patti, secondo quanto è stabilito dal decreto del Prodittatore di Sicilia del 17 ottobre 1860.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1882.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-16;970#art-1