Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-16;950#art-2

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Art. 2 Che chiama alle armi i militari di prima categoria delle classi, 1854 e 1855 dell'arma di cavalleria. — Testo vigente | Portale Normativo