Art. 1
In vigore dal 16 set 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento 29 giugno 1881 a rogito Ammirati con cui il defunto canonico Giovanni Siffredi, dopo aver istituito diversi legati a favore dei suoi congiunti e del nipote Giovanni Angelo Nuvolone, ha disposto che la rimanente sua sostanza composta di titoli di credito e di valori fosse erogata nello stabilimento di un asilo infantile nel comune di Pompejana sua patria, nominando una speciale amministrazione;
Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo per ottenere il riconoscimento giuridico di esso e l'autorizzazione ad accettare il lascito suddetto;
Visto che in base all'inventario l'eredità ascende in complesso a L. 89097 delle quali, defalcati i debiti ed i legati, residua un capitale attivo di oltre L. 60 mila più che sufficiente al mantenimento dell'asilo;
Viste le dimande dei parenti del testatore per ottenere un compenso maggiore di quello loro assegnato dal testatore;
Vista la deliberazione 3 maggio 1882 della deputazione provinciale di Porto Maurizio;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Ritenuto che non è il caso di tener riguardo in via amministrativa delle pretese dei parenti.
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È costituito in corpo morale l'asilo infantile fondato in Pompeiana dal fu canonico Giovanni Siffredi ed è autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dallo stesso canonico col testamento sovra menzionato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-07-30;642#art-1