Art. 1

In vigore dal 14 set 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Pasian di Prato, con deliberazione 29 marzo 1882, perché all'attuale denominazione della frazione Casamatta venga sostituita quella di Bonavilla; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La frazione del comune di Pasian di Prato, in provincia di Udine, denominata Casamatta, è autorizzata ad assumere la denominazione di Bonavilla. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 29 luglio 1882. UMBERTO. Depretis. Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-07-29;935#art-1

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Art. 1 Che autorizza la frazione di Casamatta nel comune di Pasian di Prato a denominarsi Bonavilla. — Testo vigente | Portale Normativo