Art. 1
In vigore dal 14 set 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Pasian di Prato, con deliberazione 29 marzo 1882, perché all'attuale denominazione della frazione Casamatta venga sostituita quella di Bonavilla;
Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La frazione del comune di Pasian di Prato, in provincia di Udine, denominata Casamatta, è autorizzata ad assumere la denominazione di Bonavilla.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 29 luglio 1882.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-07-29;935#art-1