Art. 1
In vigore dal 31 ago 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del comune di San Martino Buonalbergo in provincia di Verona, diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico di quell'asilo infantile coll'autorizzazione al medesimo di accettare il lascito di lire 20.000, all'uopo disposto dal fu Agostino Antonini con suo testamento 17 marzo 1880 e colla condizione che l'asilo stesso venga intitolato dal nome del suo fondatore Istituto Antonini;
Visto il predetto testamento ricevuto dal dottor Bortolo Gaggia Regio notaio residente a Zevio;
Vista la deliberazione 29 novembre 1880 della deputazione provinciale di Verona;
Vista la legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile denominato Istituto Antonini nel comune di San Martino Buonalbergo in provincia di Verona, è costituito in corpo morale, ed è autorizzato ad accettare il lascito di lire 20,000, disposto dal fu Agostino Antonini col testamento succitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-06-29;605#art-1