Art. 1
In vigore dal 31 ago 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento olografo del 21 aprile 1881 ricevuto dal notaio Gian Carlo Besio in Genova, con cui il fu Francesco Cavagnis disponeva di lire 3000 di rendita, e di altre lire 50,000 di capitale per la fondazione e dotazione di un asilo infantile in Zogno, intitolato dal suo nome, incaricando dell'impianto e del successivo esercizio del luogo pio il suo esecutore testamentario ed il sindaco di Zogno;
Visti gli atti verbali del 26 febbraio e 12 marzo anno corrente coi quali la congregazione di carità ed il consiglio comunale di Zogno deliberavano l'accettazione del lascito domandando la costituzione in corpo morale dell'asilo da erigersi;
Vista l'istanza con la quale i predetti, esecutore testamentario e sindaco, come sopra incaricati dal testatore, fanno eguale domanda perché venga accordata al nuovo istituto la personalità civile;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Bergamo del 2 maggio ultimo scorso per l'accettazione del lascito ed il voto favorevole per la costituzione in corpo morale dello asilo;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È autorizzata l'accettazione del lascito, disposto come sopra, per la istituzione dello asilo infantile di Zogno (Bergamo) il quale viene eretto in corpo morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-06-25;623#art-1