Art. 1
In vigore dal 15 ago 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni per modificazioni allo statuto, adottate nelle assemblee generali del 2 aprile e 15 ottobre 1881 dagli azionisti della società anonima per azioni nominative, sedente in Bologna, col nome di Società Tipografica Azzoguidi, e colla durata di 20 anni, decorrendi dal 26 febbraio 1880;
Visto il regio decreto 26 febbraio 1880 numero MMCCCCLXI, che approva la costituzione e lo statuto della predetta società;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Ai termini delle citate deliberazioni, sono approvate le modificazioni allo statuto della Società tipografica Azzoguidi, quali risultano inserte all'atto pubblico di deposito 28 ottobre 1881, rogato in Bologna dal notaro Francesco Bartolomasi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1882.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1882
Reg. 121 Atti del Governo a f. 100. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Berti.
Storico versioni
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