Art. 3

In vigore dal 29 lug 1882
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Monticello e di Missaglia, a cui si procederà non più tardi del mese di luglio prossimo venturo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, le attuali Rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1882. UMBERTO. Depretis. Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-06-04;806#art-3

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Art. 3 Che distacca talune frazioni dal comune di Monticello e le aggrega a quello di Missaglia (Como). — Testo vigente | Portale Normativo