Art. 1

In vigore dal 9 lug 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'atto verbale dell'11 maggio 1881, con cui il consiglio comunale di Montecarotto deliberava domandare la sovrana autorizzazione per la costituzione in corpo morale di un asilo di mendicità da fondarsi in quel comune nel già convento dei padri minori osservanti, sotto l'amministrazione della locale congregazione di carità; Visto il testamento olografo del 27 giugno 1877 registrato in atti del notaio Giri Luigi in Montecarotto con cui il fu D. Giovanni canonico Fantoni istituiva erede di tutta la sua sostanza, il di cui valore capitale ascende a L. 3750 circa, un asilo di mendicità da fondarsi in quel comune; Visto che il novello istituto oltre il fabbricato per a propria sede, dispone di un reddito annuo di L. 1360; stlVoi lo statuto organico dell'istituto medesimo, presentato dalla giunta comunale; Visto il voto favorevole della deputazione provinciale; Vista la legge del 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali, non che quella del 3 agosto 1862 sulle opere pie; Sentito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo di mendicità da fondarsi in Montecarotto (Ancona) è costituito in corpo morale, ed è autorizzato ad accettare l'eredità disposta a favore della detta opera pia dal fu D. Giovanni canonico Fantoni col precitato testamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-30;545#art-1

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