Art. 1

In vigore dal 4 lug 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier, approvato con regio decreto 23 settembre 1877; Vedute le modificazioni allo stesso regolamento, proposte dal regio istituto veneto di lettere, scienze ed arti, presso il quale ha sede la medesima fondazione Balbi-Valier; Sentito il nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il qui annesso regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier, firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1882. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1882. Reg. 120 Atti del Governo a f. 68 Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-27;544#art-1

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Art. 1 Che approva il regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier in Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo