Art. 1
In vigore dal 4 lug 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier, approvato con regio decreto 23 settembre 1877;
Vedute le modificazioni allo stesso regolamento, proposte dal regio istituto veneto di lettere, scienze ed arti, presso il quale ha sede la medesima fondazione Balbi-Valier;
Sentito il nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il qui annesso regolamento per la collazione del premio Balbi-Valier, firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1882.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1882.
Reg. 120 Atti del Governo a f. 68 Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Baccelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-27;544#art-1