Art. 2

In vigore dal 6 lug 1882
Dovrà essere presentato alla nostra approvazione lo statuto organico della società medesima. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1882. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1882. Reg. 120 Atti del Governo a f 122. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-20;569#art-2

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