Art. 1

In vigore dal 10 mag 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni per aumento del capitale e per modificazioni allo statuto, adottate nell'adunanza generale del 22 febbraio 1881 dagli azionisti della società per l'esercizio delle industrie attinenti alla produzione ed alla lavorazione dei metalli e specialmente del ferro e dell'acciaio, la quale società è stabilita a Firenze col nome di Stabilimento metallurgico di Piombino, e ha la durata di 20 anni decorrendi dal 10 gennaio 1877; Visto lo statuto della società e il regio decreto 10 gennaio 1877, n. MCCCCLXVI; Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'aumento del capitale nominale dello stabilimento metallurgico di Piombino da 1,500,000 lire diviso in n. 3000 azioni da lire 500 ciascuna a lire 6,000,000 diviso in n. 24,000 azioni da lire 250 ciascuna; e sono approvate le modificazioni allo statuto, contenute nell'atto pubblico di deposito 1° aprile 1882 rogato in Firenze dal notaio Pellegrino Niccoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-09;511#art-1

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