Art. 1

In vigore dal 1 giu 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vedute le testamentarie disposizioni 5 aprile 1873 e 3 settembre 1877 colle quali il fu canonico Vincenzo Bovetti legava tutti i suoi capitali, censi, crediti ipotecari e chirografari e una casa per la fondazione di un asilo infantile nel comune di Viola (Cuneo); Veduto che il capitale complessivo lasciato all'asilo suddetto ascende a L. 40.149,35; Veduta la domanda dell'amministrazione stabilita dal fondatore colla quale si chiede la costituzione in ente morale di quel pio istituto; Vedutone lo statuto organico presentato da essa amministrazione; Veduto il voto della deputazione provinciale; Sentito il consiglio di Stato; Veduti le leggi 5 giugno 1850, 3 agosto 1862 e il corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile fondato in Viola (Cuneo) col citato testamento è costituito in ente morale sotto l'amministrazione stabilita dal fondatore, ed è autorizzato ad accettare la sostanza dal medesimo disposta come sopra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-30;513#art-1

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