Art. 1
In vigore dal 1 giu 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vedute le testamentarie disposizioni 5 aprile 1873 e 3 settembre 1877 colle quali il fu canonico Vincenzo Bovetti legava tutti i suoi capitali, censi, crediti ipotecari e chirografari e una casa per la fondazione di un asilo infantile nel comune di Viola (Cuneo);
Veduto che il capitale complessivo lasciato all'asilo suddetto ascende a L. 40.149,35;
Veduta la domanda dell'amministrazione stabilita dal fondatore colla quale si chiede la costituzione in ente morale di quel pio istituto;
Vedutone lo statuto organico presentato da essa amministrazione;
Veduto il voto della deputazione provinciale;
Sentito il consiglio di Stato;
Veduti le leggi 5 giugno 1850, 3 agosto 1862 e il corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile fondato in Viola (Cuneo) col citato testamento è costituito in ente morale sotto l'amministrazione stabilita dal fondatore, ed è autorizzato ad accettare la sostanza dal medesimo disposta come sopra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-30;513#art-1